Decreto Ministeriale del 16/02/1982 (Decreto Ministeriale del 31/07/1934)

Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

emanato/a da : Ministro dell'Interno -Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato

pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 98 del 09/04/1982

NOTE

Per quanto concerne i problemi da esso sollevati in sede interpretativa, cfr. i vari chiarimenti forniti dalle Cicolari Ministeriali 20 novembre 1982, n. 52, 11 dicembre 1985, n. 36 e 17 dicembre 1986, n. 42.

Punto 15 dell'Elenco: è stato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 27 marzo 1985.

Punto 46 dell'Elenco: il punto è stato così sostituito dapprima dall'art. 2 del D.M. 27 marzo 1985 e successivamente dall'art. 1 del D.M. 30 ottobre 1986.

TESTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del «Certificato di prevenzione incendi», nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del «Certificato di prevenzione incendi» quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei «Certificati di prevenzione incendi» già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico «Certificato di prevenzione incendi» relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi

(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966). N° Attività

Attività

Periodicità della visita (in anni)

1

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h

3

2

Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h

6

3

Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

a) compressi:

per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):

per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg

per quantitativi complessivi superiori a 500 kg

6

3

6

3

4

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi:

per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti:

per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc

per capacità complessiva superiore a 2 mc

6

3

6

3

5

Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

6

6

6

Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

Una Tantum

7

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

6

8

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

6

9

Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili

6

10

Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi

6

11

Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas

6

12

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

3

13

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc

3

14

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili

6

15

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:

per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc

per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc

6

3

16

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:

per capacità geometrica complessiva da 0, 2 a 10 mc

per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc

6

3

17

Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc

6

18

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

6